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Legge 30 marzo 1998, n. 61

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Capo I
Ulteriori interventi in favore delle regioni Marche e Umbria, interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola "regioni", interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole "crisi sismica", in prosecuzione di quelli gia' avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile:
n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;
n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;
n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;
n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;
n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;
n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;
n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;
n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.

Art. 2.
Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguardera' in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili.

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonche', su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorita' degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.

3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresi', eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;
b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalita' di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;
c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;
d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilita' che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorita' di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprieta' delle Regioni e degli enti locali, nonche' degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici piu' sicuri; i piani dovranno altresi' prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.

4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S=6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonche' la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinamento n. 2669 del 1° ottobre 1997, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonche' per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3.

6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile.

7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

Art. 3.
Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attivita' produttive di cui all'articolo 5;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresi' indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorita' nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4.

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3.

7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e' prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

Art. 4.
Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, e' concesso:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni , comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture , compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni , comprese le rifiniture esterne , e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'articolo 3.

2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario.

3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di cui al comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunita' o attivita' turisticoricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. Il contributo e' concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, e' concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e' fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo e' elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti.

6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprieta' alla data del 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. l contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalita' e procedure definite, d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 15 e con priorita' per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili.

7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle disponibilita' di cui all'articolo 15.

Art. 5.
Interventi a favore delle attivita' produttive

1. Al fine della ripresa delle attivita' produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unita' produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni, per gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, cosi' come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attivita' produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attivita' zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario.

3. Sono altresi' concessi, in favore delle attivita' di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonche' dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4 e del costo per le rifiniture interne e gli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nei territori regionali.

4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

5. Le provvidenze gia' concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto.

6. Le regioni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonche' procedure e modalita' per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attivita' produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica.

6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, come specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997.

Art. 6.
Polizze assicurative ed assistenza fiscale

1. Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo cosi' determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennuo antecedente la data dell'evento. Tale somma non puo' comunque superare la meta' del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

1-bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito della crisi sismica, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998.

Art. 7.
Edilizia residenziale pubblica

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica.

2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonche' un piano straordinario per ulteriori unita' abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potra' prevedere, con priorita' e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.

3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, in misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici propone al Cipe, sentite le regioni, la relativa ripartizione.

5. I fondi gia' attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere utilizzati, per le finalita' del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.

6. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e' sostituito dal seguente: "La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

7. Il sesto comma dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Comitato per l'edilizia residenziale.".

Art. 8.
Interventi sui beni culturali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnicoscientifici di cui all'articolo 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresi', un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonche' degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilita' di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'art. 15, comma 1. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneita' dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14.

3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilita' speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalita' si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.".

6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.

7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e le stesse sono autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14.

Art. 9.
Interventi urgenti su immobili statali

1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, sentite le regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi gia' disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalita' e' destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.

2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscrivere all'unita' previsionale di base "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

3. Il Ministero per le politiche agricole, d'intesa con le regioni, predispone e attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

Art. 10.
Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997

1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto e quelle degli articoli 7 e 14, comma 4, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, cosi' come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresi', i benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. I benefici gia' concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonche' con il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.

3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.

Art. 11.
Contributi connessi a precedenti eventi sismici

1. Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto, gia' danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme gia' concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari.

1-bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici, rientranti nei benefici del presente decreto, prevedendo adeguate norme di armonizzazione al presente decreto che consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse complessivamente assegnate".

Art. 12.
Misure a favore dei comuni

1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica e' concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicita'. L'anticipazione e' calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe.

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni e' concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 20 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 37 miliardi , si provvede, quanto a lire 33 miliardi , mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilita' di cui all'articolo 15, comma 1, che saranno riversate dalle regioni al bilancio dello Stato. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

5. Per i comuni di cui al comma 1 nonche' per le comunita' montane e per le province dell'Umbria e delle Marche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 e' prorogato al 30 aprile 1998. E' altresi' differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi enti locali e' altresi' prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio dell'anno 1997.

Art. 12-bis.
Benefici a favore delle aziende agricole

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a cinque anni e la relativa scadenza puo' essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al due per cento per l'intero importo del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e' autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attivita' lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere conglobate dalla Cassa stessa nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa e' autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Art. 12-ter.
Dismissione e trasferimento di beni demaniali

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perche' non piu' rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche', limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprieta' a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attivita' economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali.

Art. 13.
Altre misure

1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalita' di cui alla predetta disposizione.

2. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese le misure di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal Cipe in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unita' previsionale "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in conto entrata del Tesoro per essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal Dipartimento della protezione civile in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione della rete sismica mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e geochimiche sui territori maggiormente colpiti, nonche' per il potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a favore del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno 1998, pari complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno 1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1998 e 1999" e "31 dicembre 1999";
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali dai soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvedera' tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, ottengono il congedo anticipato".

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto.

6. I benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono da intendersi estesi anche per i territori delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.

6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il periodo 1997-1998 la compensazione e' effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dell'articolo 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi sismica.

6-ter. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria e Marche, e' riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1 ottobre 1997 fino al 31 marzo 1998. Il beneficio e' applicato in favore dei soggetti che attestano, con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di avere subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni e' condizionata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della Comunita' economica europea. L'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1998, e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 15, comma 1, ed e' rimborsato all'INPS, da parte delle regioni, sulla base di apposite rendicontazioni.

6-quater. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione".

6-quinquies. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di lire un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6-sexies. Per realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, e' assegnato all'Autorita' di bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire sette miliardi nel triennio 1998-2000.

6-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-sexies, in ragione di lire due miliardi annue per gli anni 1998 e 1999 e di lire tre miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6-octies. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni Umbria e Marche.

6-novies. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1,".

Art. 14.
Norme di accelerazione e controllo degli interventi

1. Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente e' subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La redazione dei progetti e le attivita' di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro , ovvero a societa' di progettazione o a societa' di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.

3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto , la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e' articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.

4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente decreto , si puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di ECU , IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto.

4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale.

5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a cinque milioni di ECU , IVA esclusa, si puo' procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Ove i lavori vengano affidati con le modalita' sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i lavori non vengano affidati con le modalita' sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalita' di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo e' aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si e' espresso sul progetto originario.

6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal presente decreto , puo' prevedere nel bando di gara la facolta', in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede d'offerta.

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'.

9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attivita' di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonche' degli ispettori Inps. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attivita' di ricostruzione. E' altresi' richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sara' applicata dalle regioni medesime e sara' liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarita' dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati.

13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:
a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;
b) la verifica della conformita' qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare .

14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore procapite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di universita' e di enti pubblici di ricerca, di cooperative di produzione e lavoro . Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.

14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998 .

14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attivita' connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci.

15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

16. Per le attivita' di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e' incrementato di ulteriori 10 unita'. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.

Art. 15.
Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita' di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:
a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;
b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367". All'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: "d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e dopo la parola: "trascorso" e' aggiunta la seguente: "almeno" .

5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma. I fondi che affluiscono alle contabilita' speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'artico 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono .

6. Le disponibilita' complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilita' speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997, n. 2717 , e' autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potra' comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.
Vigilanza

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

Capo II
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

Art. 17.
Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone

1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria possono provvedere alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza gia' avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Parma, Reggio Emilia, Modena , Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996 , volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonche' al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorita' di bacino. Al fabbisogno, nel limite di lire 260,5 militardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilita' di cui all'articolo 21 .

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.

Art. 18.
Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1996.

1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non vi siano possibilita' di ripristino per effetto degli eventi medesimi, e' assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione , per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali, al fine del recupero dell'immobile stesso .

3. Alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unita' produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita' a seguito dell'evento franoso, e' assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacita' produttiva, nonche' alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attivita' sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacita' produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.

6. Ove gli immobili di cui ai commi 1 e 5 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 6.

8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilita' di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 17.

Art. 19.
Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996.

1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la regione puo' provvedere:
a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;
b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto;
c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, anche destinati ad attivita' produttive, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorita' per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili.

2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

2-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste compatibili la regione tiene conto delle decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo tecnico-specialistico di cui all'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996.

3. Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), e di lire 40 miliardi per la finalita' di cui al comma 1, lettera c), con le disponibilita' di cui all'articolo 21.

Art. 20.
Modalita' di attuazione degli interventi

1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.

2. Le provvidenze gia' concesse con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).

3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni operative.

4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, e' vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le regioni non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

Art. 21.
Norma di copertura

1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire 7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, si provvede per l'anno 1998 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e per gli anni dal 1999 al 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

Art. 22.
Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997

1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversita' atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia e' autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorita' individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.

2. I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalita' di strade provinciali, le province attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.

3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 23.
Misure urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996, nonche' a favore del complesso di San Costanzo al Monte.

1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessita' definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1° marzo 1998, all'unita' previsionale di base 6.2.2. "Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) per il 15 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base 2.1.1.0. "Funzionamento" (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa interessate;
b) per il 45 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base 6.2.1.9. "Calamita' naturali e danni bellici" (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti;
c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di Fondovalle Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici dell'ottobre 1996.

2. Gli enti, le societa' partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni tecniche adottate dall'Autorita' di bacino del fiume Po ai sensi del piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.

3. All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far si' che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validita' della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi e' corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla data di entrata in vigore delle medesime, sia gia' stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai titolari degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.

6-bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella provincia di Cuneo, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6-ter. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' prorogato al 31 dicembre 1999.

6-quater. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, e' prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997.

6-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

6-sexies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalita' per la gestione.

6-septies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8 ''Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera'', ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del presente articolo".

6-octies. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale S.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale S.p.a. e' autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-novies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po e' autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza.

Art. 23-bis.
Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968.

1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' sostituito dai seguenti:
"11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalita' di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987.
11-bis. Sono altresi' trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonche' degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice".

2. Gli oneri relativi alle funzioni statali trasferite ai sensi del comma 1 faranno carico ai comuni interessati sulle somme gia' autorizzate per la ricostruzione dell'edilizia abitativa danneggiata dal sisma del 1968.

Art. 23-ter.
Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982.

1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attivita' di ricostruzione;
b) favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorita' alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili.

2. Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento della ricostruzione.

3. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8 e 12, del presente decreto, in quanto applicabili.

Art. 23-quater.
Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate agli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990.

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettere a) e b) sono aggiunti i seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale.";
b) al comma 2, lettera i-ter) dopo la parola: "immobili" sono aggiunte le seguenti: "da parte dei comuni".

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale comitato tecnico, nominato dal presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresi' il piano degli interventi da realizzare con le disponibilita' residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore.

3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, la regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14 commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della regione siciliana 1 settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Art. 23-quinquies.
Misure contro gli incendi boschivi

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone e cose, connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, e' autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1998, di lire 15.000 milioni nel 1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000.

2. Il Ministero per le politiche agricole provvede a rimborsare direttamente agli istituti bancari gli oneri per capitale ed interessi derivanti da mutui e da altre operazioni finanziarie relative all'acquisto di cui al comma 1.

3. Per le esigenze connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e per quelle di accasermamento, ammodernamento, realizzazione di nuove basi e di formazione del Corpo forestale dello Stato, e' altresi' autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni nel 1999 e lire 2.700 milioni nel 2000.

4. Le somme derivanti dalla dismissione dei due aeromobili antincendi Canadair CL 2l5 in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per incrementare le azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 15.000 milioni nel 1998, 34.400 milioni nel 1999 e 37.700 milioni nel 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e successive proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23-sexies.
Altre misure di protezione civile

1. Le economie realizzate dalle regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzate dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, per interventi conseguenti allo stesso evento o ad altri eventi calamitosi.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita o impegnata e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

3. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilita' 6 "Dipartimento protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sui capitoli di cui al centro di responsabilita' 4 "Difesa del suolo" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.

4. Nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi che colpiscono i beni privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo cosi' determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento.

Art. 23-septies.
Personale dell'Istituto nazionale di geofisica

1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza permanente delle aree a rischio del territorio nazionale e di fornire con immediatezza al Dipartimento della protezione civile i dati tecnici necessari per la gestione delle emergenze, l'organico dell'Istituto nazionale di geofisica e' determinato in 220 unita'. L'Istituto nazionale di geofisica puo', nell'ambito delle disponibilita' di organico, assumere personale, attingendo anche a quello attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2,5 miliardi annue per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 24.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(previsto dall'articolo 4, comma 2)

Soglie di danno e di vulnerabilita' stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997.

1. EDIFICI IN MURATURA.

Le soglie di danno e di vulnerabilita' indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

1.1. Soglie massime di danno:
1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5% delle murature portanti;
5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.

1.2. Soglia massima di vulnerabilita':
a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro C - calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, e' inferiore ai valori limite:

C=0.14 per i comuni classificati con S=9;

C=0.08 per i comuni attualmente non classificati.
b) La resistenza convenzionale ai piani superiori e' inferiore a valori di C ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO.

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO).

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 1.1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale e' affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilita' dovra' essere valutata come specificato al punto 1.2, comma a).

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI.

La valutazione e' effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.
La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare e' riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

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