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Ultimo aggiornamento: sabato, 26 maggio 2012

 

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  Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

 

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale a partire dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015.

L'IMU sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

 

L'IMU viene applicata al possessore di qualunque immobile presente sul territorio nazionale e si applica sulle seguenti tipologie di immobili:

  • fabbricati: si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (vengono compresi nella presente tipologia, i fabbricati rurali destinati sia ad uso abitativo che ad uso strumentale);
     

  • aree fabbricabili: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

  • terreni agricoli: si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile (vengono considerati ai fini dell'applicazione dell'IMU, si i terreni coltivati che quelli incolti).

L'imposta è dovuta per anno solare, in funzione dei mesi di possesso nell'anno di riferimento ed in funzione della quota di possesso stesso.

 

L'IMU deve essere corrisposta dai seguenti soggetti passivi:

  • proprietari dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

  • titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) In questa ipotesi si richiama l0attenzione sul comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, in base al quale, ai soli fini dell'IMU, l'ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;

  • locatari di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (contratto di leasing finanziario);

  • concessionario di beni demaniali.

 

Non è possibile ottenere agevolazioni per case concesse a parenti in uso gratuito. La nuova normativa infatti non ripropone più la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale con conseguente applicazione dello sesso regime agevolato previsto per l'abitazione principale.

 

MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMU

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;

  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1deg; gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

 

ESENZIONI
Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero:

  • b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  • d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
  • f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  • i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Ricordiamo poi che la normativa IMU ha mutuato dall'ICI una specifica esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/77 (art. 7, comma 1, lett. h) del DLgs. n. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8 del DLgs. n. 23/2011, a sua volta richiamato dall'art. 13 del DL n. 201/2011).
La circolare n. 3/DF conferma che, fino all'emanazione del Decreto interministeriale previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del DL n. 16/2012, si continua a fare riferimento all'elenco dei Comuni collinari e montani allegato alla circolareministeriale n. 9/1993.
L'emanando Decreto, di natura non regolamentare, individuerà i Comuni nei quali si renderà successivamente applicabile l'esenzione, sulla base dell'altitudine nonchè, eventualmente, della redditività dei terreni.

ALIQUOTE
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.
I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota base per l'Abitazione Principale e relative pertinenze è pari allo 0,4%.
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota base per i Fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%.
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,1 punti percentuali.

L'aliquota base per gli Immobili non produttivi di reddito fondiario può essere ridotta fino allo 0,4%.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
Ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'abitazione principale deve essere considerata come l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto nella quale il possessore o il suo nucleo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Le pertinenze dell'abitazione principale, vengono considerate solo se appartenenti ad un delle seguenti categorie catastali:

  • C/2: magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;

  • C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

  • C/7: tettoie.

Puo' essere considerata pertinenza dell'abitazione principale, soltanto una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

Qualora l'immobile sia dichiarato inagibile o inabitabile e realmente non utilizzabile, limitatamente al periodo per il quale si verifica tale situazione, oppure si tratti di un fabbricati di interesse storico o artistico, è previsto la riduzione del 50% del valore imponibile.

La riduzione prevista per l'abitazione principale si applica anche alla casa coniugale assegnata all0ex coniuge e all'abitazione non locata posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario, o cittadini italiani residenti all'estero, sempre se il comune lo ha previsto.

DETRAZIONI
Per l'abitazione principale e relative pertinenze, è prevista la detrazione la detrazione di €. 200,00 oltre un'ulteriore detrazione pari a €. 50,00 per ciascun figlio convivente con di età non superiore  a 26 anni, purchè lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  La maggiorazione non può superare €. 400,00, e pertanto, in ogni caso, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a e. 600,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMU E SCADENZE
L'art. 13, comma 12 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il pagamento dell'IMU, è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, 241, vale a dire a mezzo di modello di versamento unitario (F24). Sempre lo stesso articolo, inoltre stabilisce che a partire dal 1 dicembre 2012 il versamento dell'IMU potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale, come avveniva precedentemente per l'ICI.

Il pagamento dell'IMU va effettuato generalmente in due rate:

  • prima rata: entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'imposta ottenuta applicando le aliquote di base e le detrazioni previste per legge;

  • seconda rata: entro il 17 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

L'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata a scelta del contribuente, anche in tre rate di cui:

  • prima rata: entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 33% dell'imposta ottenuta applicando le aliquote di base e le detrazioni previste per legge;

  • seconda rata: entro il 17 settembre (il 16 settembre case di domenica), senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 33% dell'imposta ottenuta applicando le aliquote di base e le detrazioni previste per legge;

  • terza rata: entro il 17 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate.

 

CODICI DI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO
I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'Imu tramite modello F24, sono i seguenti:

  • 3912 per abitazione principale e relative pertinenze - destinatario Comune

  • 3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale - destinatario Comune

  • 3914 per terreni - destinatario il Comune

  • 3915 per terreni - destinatario lo Stato

  • 3916 per aree fabbricabili - destinatario il Comune

  • 3917 per aree fabbricabili - destinatario lo Stato

  • 3918 per altri fabbricati - destinatario il Comune

  • 3919 per altri fabbricati - destinatario lo Stato

  • 3923 per interessi da accertamento - destinatario il Comune

  • 3924 per sanzioni da accertamento - destinatario il Comune

 

Riferimenti normativi:

 

Risorse utili per il calcolo e il versamento dell'IMU:

 

 

 

 

 
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